(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 28 giugno 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi generali 1. La Regione Abruzzo promuove, in maniera unitaria ed in forma coordinata, la protezione, la rinaturalizzazione e la riqualificazione del bene ambiente inteso quale insieme di fattori fisici e di organismi viventi considerati nelle loro dinamiche interazioni e di elemento antropici. La Regione Abruzzo considera l'ambiente come bene primario costituzionalmente garantito, attraverso la razionale gestione delle singole componenti, il rispetto delle relative condizioni naturali di equilibrio, la preservazione dei patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali, anche alfine di considerare la natura maestra di vita per le generazioni future. 2. La Regione Abruzzo persegue le azioni di cui al precedente comma principalmente attraverso la promozione e l'istituzione di aree naturali protette. 3. La Regione Abruzzo, consapevole dell'eccezionale valore biogeografico del proprio insieme di aree protette, opera affinche' esse costituiscano con le altre aree dell'Appennino il rilevante valore naturalistico ed ambientale, un sistema interconnesso ed interdipendente al fine di promuovere e far riconoscere l'Appennino parco d'Europa.