(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12
                         del 28 giugno 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                             Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Principi generali
 
  1. La Regione Abruzzo promuove, in maniera  unitaria  ed  in  forma
coordinata,    la    protezione,    la    rinaturalizzazione   e   la
riqualificazione del bene ambiente inteso quale  insieme  di  fattori
fisici  e  di  organismi  viventi  considerati  nelle  loro dinamiche
interazioni e di elemento antropici.  La  Regione  Abruzzo  considera
l'ambiente   come   bene   primario   costituzionalmente   garantito,
attraverso  la  razionale  gestione  delle  singole  componenti,   il
rispetto   delle  relative  condizioni  naturali  di  equilibrio,  la
preservazione dei patrimoni genetici di tutte  le  specie  animali  e
vegetali,  anche  alfine di considerare la natura maestra di vita per
le generazioni future.
  2. La Regione Abruzzo persegue le azioni di cui al precedente comma
principalmente attraverso  la  promozione  e  l'istituzione  di  aree
naturali protette.
  3.   La   Regione   Abruzzo,  consapevole  dell'eccezionale  valore
biogeografico del proprio insieme di aree protette,  opera  affinche'
esse  costituiscano  con  le  altre  aree dell'Appennino il rilevante
valore naturalistico  ed  ambientale,  un  sistema  interconnesso  ed
interdipendente  al  fine di promuovere e far riconoscere l'Appennino
parco d'Europa.